STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Art. 1
COSTITUZIONE – SEDE
E’ costituita l’Associazione non riconosciuta con finalità culturale denominata “ ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA” (in seguito denominata “Associazione”).
La sede della “ Associazione” è in Piacenza Via San Marco n° 16
Soci fondatori e sottoscrittori del presente atto sono:
1) Benedetti Ing. Sandro, nato a Città di Castello (PG) il 23/01/1948 residente in Piacenza, Via Voghera 14, C.F.: BNDSDR48A23C745V
2) Foppiani Ing. Sergio, nato a Fiorenzuola d’Arda (PC) il 05/02/1965, residente in Piacenza, Via Broni 1, C.F.: FPPSRG65B05D611L
3) Marchi Ing. Davide, nato a Piacenza il 05/03/1963, residente in Piacenza, Via Mandelli 4, C.F.: MRCDVD63C05G535X
4) Milani Ing. Paolo, nato a Piacenza il 23/05/1954, residente in Piacenza, Via Castello 70, C.F.: MLNPLA54E23G535I
5) Perazzi Ing. Fabrizio, nato a Piacenza il 02/09/1936, residente in Piacenza P.zza S.Antonino 1, C.F.: PRZFRZ36P02G535H
Art. 2
OGGETTO
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Le finalità della “Associazione” consistono nella valorizzazione e nella promozione dell’esercizio della professione di ingegnere, in qualsiasi forma esercitata, secondo principi di etica e deontologia professionale, nel suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, con l’obiettivo di perseguire sempre maggiori livelli di qualità nella prestazione intellettuale, nella promozione e nell’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale, nei limiti ed in conformità a quanto stabilito dalle leggi regolatrici dell’esercizio della professione vigenti.
A tal fine l’”Associazione” potrà, tra l’altro:
- istituire corsi di perfezionamento, aggiornamento ed orientamento della professione anche attraverso l’ausilio di consulenti esterni;
- promuovere ed istituire corsi di formazione e/o equivalenti anche su delega dell’Ordine degli Ingegneri di Piacenza, in conformità alle disposizioni normative in materia;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico);
- richiedere ed ottenere i necessari accreditamenti presso gli organismi, istituzioni ed enti occorrenti all’esercizio delle attività formative;
- sostenere l’attività dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza, anche tramite la promozione ed il finanziamento dei programmi scientifici documentati che l’Ordine stesso si proporrà di perseguire;
- promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di Ingegnere anche tramite convegni, riunioni, mostre nonché seminari di studio a cui eventualmente riconoscere apposito patrocinio;
- provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di particolare interesse culturale;
- fornire azioni divulgative e di supporto al cittadino riguardanti problematiche tecniche attinenti l’ingegneria aventi significative ricadute di carattere sociale;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materia di competenza della professione di Ingegnere secondo le modalità disciplinate attraverso apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo
- promuovere azioni di divulgazione ed orientamento rivolte agli studenti relativamente alla professione di Ingegnere;
- fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra specificate;
- l’”Associazione” potrà esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L’”Associazione” sempre al fine di sostenere e valorizzare la professione di Ingegnere potrà agire nei confronti di enti ed istituzioni nell’interesse dei diritti dei professionisti associati.
L’”Associazione” potrà anche collaborare ed aderire ad organizzazioni o associazioni di carattere locale, nazionale od internazionale, i cui fini siano coerenti con i propri.
Per il raggiungimento degli scopi statutari, l’”Associazione” potrà avvalersi, oltre che delle prestazioni volontarie degli associati, anche di prestazioni di lavoro dipendente e di collaborazioni professionali da parte di terzi non associati.
Art.3
DURATA
L’”Associazione” ha durata illimitata.
Art. 4
ASSOCIATI
Gli associati si dividono in associati fondatori, associati ordinari e associati onorari.
Sono associati fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo. Sono associati ordinari coloro che ne abbiano i titoli, in conformità alle previsioni del regolamento, e che, facendone richiesta, ne condividano ed accettino le finalità e le modalità di attuazione.
Sono associati onorari coloro che vengono nominati secondo i criteri indicati al successivo art. 5.
Le ammissioni sono rimesse alla discrezionalità del Consiglio Direttivo che delibererà con la maggioranza dei presenti.
Gli associati si impegnano a sostenere ed a partecipare alla realizzazione degli scopi, dei programmi e delle iniziative dell’Associazione, come previsti dal presente Statuto e dalle delibere degli organi associativi.
Gli associati hanno la facoltà, nelle iniziative formative e scientifiche da questi promosse o condotte, di richiedere il patrocinio dell’”Associazione” e l’assistenza di altri associati.
Gli associati si impegnano a non compiere atti che possano recare in qualsiasi modo nocumento agli interessi e al prestigio dell’”Associazione”.
Le cariche sociali si intendono prestate a titolo gratuito.
Ogni aspirante associato con la domanda di adesione dichiara di aver preso visione e di accettare ogni disposizione del presente statuto.
L’appartenenza all’”Associazione” è subordinata al pagamento della quota annuale di cui all’art. 16; il mancato pagamento delle quote per gli anni successivi comporta l’automatica decadenza dalla qualità di associato.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte di qualunque categoria di associato.
Art. 5
ASSOCIATO ONORARIO
Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di associato onorario a tutti coloro che siano in possesso di particolari benemerenze; l’assunzione della qualifica segue l’accettazione della stessa da parte del soggetto designato.
Gli associati onorari non sono soggetti alla corresponsione delle quote associative e sono titolari del diritto di voto.
Gli associati onorari sono parificati agli associati ordinari per quanto concerne diritti e doveri.
Art. 6
DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA
In caso di morosità del pagamento della quota l’associato è dichiarato decaduto dalla qualità di socio dal Presidente.
In caso di azioni dannose per gli scopi associativi e per l'immagine della “Associazione”, l’associato può essere dichiarato escluso per indegnità.
L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
La condotta ritenuta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti contraria ai principi e alle finalità dell’”Associazione” comporterà l’esclusione dell’associato dall’”Associazione”.
Cause di esclusione non possono consistere nell’orientamento politico, religioso e sessuale dell’associato, in conformità ai principi sanciti dall’Art. 3 della Costituzione.
Il Regolamento prevede specifiche ipotesi di risoluzione del rapporto associativo rispetto al singolo associato.
Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando comunicazione scritta.
Gli associati che recedono dalla “Associazione” o sono dichiarati decaduti o esclusi dalla stessa, per qualsiasi motivo, non possono esercitare alcun diritto sul patrimonio della “Associazione”.
Art. 7
ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Sono organi dell' “Associazione”:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-presidente;
e) il Tesoriere.
Per ragioni di opportunità ed economicità si concorda che le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e quelle dell’ ”Associazione” siano tenute preferibilmente in modo contestuale.
I membri del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri non possono rivestire cariche di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo negli organi della “Associazione”.
Art. 8
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno.
Gli associati sono convocati per l’Assemblea a mezzo posta elettronica certificata ed avviso scritto affisso in bacheca presso le sedi, anche secondarie dell’ “Associazione”, almeno quindici giorni prima, recante ora, luogo e ordine del giorno. L’avviso di convocazione recherà anche la data della seconda convocazione. I compiti dell'Assemblea sono:
a) discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario sia preventivo che consuntivo;
b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
c) approvare il regolamento interno o modifiche dello Statuto;
d) nominare, ed integrare a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere composto di almeno sette membri o, in alternativa, di un numero superiore purchè dispari;
e) deliberare la nomina ad associato onorario;
f) deliberare l’acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, di beni mobili registrati e non e valori mobiliari; deliberare la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativi ai beni sociali e sottoscrivere fideiussioni;
g) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni e contribuzioni varie.
L'Assemblea si riunisce anche su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri dei Consiglio Direttivo. Tale richiesta deve essere rivolta al Presidente il quale provvede alla convocazione nei termini stabiliti dal presente articolo.
Art. 9
REGOLARITA’ E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Le assemblee sono validamente convocate:
- in prima convocazione, quando vi partecipa almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo e la maggioranza degli associati iscritti;
- in seconda convocazione, quando vi partecipa la maggioranza del Consiglio Direttivo, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.
Non è ammessa la delega del voto.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Quando l’Assemblea deve provvedere alla nomina o alla integrazione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dovrà essere convocata tramite raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli associati, ovvero mediante affissione o invio di posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno quindici giorni.
L’avviso deve contenere data, luogo e ora della prima sessione di voto e della eventuale seconda sessione.
Le elezioni del Consiglio Direttivo si considerano valide :
- nella prima sessione, con la presenza al voto della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- nella seconda sessione, qualora nella prima non sia stato raggiunto il quorum
richiesto; in questa ipotesi la convocazione sarà ritenuta valida indipendentemente
dal numero dei votanti.
Il Consiglio Direttivo sarà composto dagli associati che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze nella prima convocazione ritenuta valida.
Art. 10
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere e rimane in carica per quattro anni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Associazione, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta l’anno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata, con un preavviso di sette giorni e, in caso di urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.
L’avviso deve recare ora, luogo ed ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo, qualora sia presente la totalità dei componenti, è validamente costituito anche senza formale convocazione.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano anche per tele-video conferenza secondo gli standard correnti.
Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.
E’ ammessa la delega del voto in numero non superiore a uno per componente.
La carica di un componente del Consiglio Direttivo ha durata pari alla durata dello stesso Consiglio, salvo decadenza, esclusione o rinuncia.
E’ data possibilità al delegato del Consiglio dell’Ordine Ingegneri di Piacenza di poter presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di parola e di voto.
Sono compiti ordinari del Consiglio Direttivo:
a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
b) approvare e accreditare le iniziative formative e scientifiche promosse e condotte dagli iscritti (corsi, convegni, ricerche, ecc.) per le quali si è richiesto il patrocinio dell’Associazione;
c) predisporre annualmente il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;
d) approvare le richieste di ammissione a associato
e) proporre la nomina di associati onorari;
f) proporre il regolamento interno e le modifiche dello statuto;
g) proporre l'accettazione di lasciti, donazioni, obiezioni e contribuzioni varie;
h) proporre l’acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, di beni mobili registrati e non e valori mobiliari; deliberare la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativi ai beni sociali e sottoscrivere fideiussioni;
i) assumere altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell' ”Associazione”;
j) deliberare la collaborazione con altre organizzazioni con finalità paritetiche attraverso prestazioni anche di carattere volontario dei propri associati;
k) nominare il Presidente dell’ “Associazione” ;
l) attribuire ad altri componenti del Consiglio parte dei poteri del Presidente previsti all’Art 11, necessari per rendere possibile il raggiungimento dei fini statutari, in relazione alle attività previste dal Regolamento dell’ “Associazione”.
Art. 11
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' “Associazione”. Presiede e convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, di assicurare lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell' “Associazione”.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell' “Associazione”, di cui firma gli atti.
In caso di impedimento o decadenza del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente o dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.
Art. 12
COMPITI DEL VICE-PRESIDENTE
Il Vice Presidente ha il compito di sostituire il Presidente in tutte le funzioni di cui all’articolo 10, in caso di impedimento o per delega.
Art. 13
COMPITI DEL TESORIERE
Il Tesoriere, secondo le indicazioni del Regolamento dell’”Associazione”, cura, anche tramite la collaborazione di terzi, la tenuta della contabilità sociale e della documentazione relativa all’”Associazione”.
Art. 14
RETRIBUZIONE
Tutte le cariche relative agli organi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell' “Associazione”.
Art. 15
RISORSE ECONOMICHE
Le spese occorrenti per il funzionamento dell' “Associazione” sono coperte dalle seguenti risorse economiche:
a) le quote ordinarie degli associati;
b) le quote d’iscrizione alle attività dell’ ”Associazione”;
c) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
d) contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici e/o privati;
e) eventuali sponsorizzazioni;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
h) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
Tutte le predette risorse, detratte le spese, costituiscono patrimonio dell' “Associazione”.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 16
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa annuale a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo; essa non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita delle qualità di associato e deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, non possono prendere parte alle attività dell' “Associazione”, sono temporaneamente sospesi dall’esercizio del diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall’ “Associazione”.
La quota non è trasmissibile né a titolo oneroso né a titolo gratuito o per mortis causa e non è rivalutabile.
Art. 17
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
Da essi devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e ogni altra posta di carattere patrimoniale, economica e finanziaria.
Art. 18
MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO
Le modifiche allo Statuto sono presentate all'Assemblea dal Presidente, su
proposta del Consiglio Direttivo.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Nel caso di cessazione dell'attività, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone poteri ed eventuali compensi.
In caso di scioglimento dell’ “Associazione” l’eventuale patrimonio residuo, su indicazione dell’Assemblea degli associati, verrà devoluto ad Enti od Associazioni aventi finalità o scopi affini a quelli previsti dal presente Statuto.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle leggi e regolamenti dello Stato.
Art. 19
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’“Associazione”, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 20
CLAUSOLA ARBITRALE
Le parti concordano che per qualunque controversia dovesse insorgere tra l’Associazione e i singoli Associati sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dall’Associazione, uno scelto dall’Associato ed il terzo che viene, sin d’ora individuato, nella figura del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza.
L.C.S. in Piacenza il 22 luglio 2010
I Soci Fondatori
REGOLAMENTO
DELLA ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Art. 1
Gli associati si impegnano a tenere un comportamento conforme al codice etico, ai principi di correttezza e lealtà sia nei confronti degli altri associati che nei confronti dei terzi
Art. 2
Possono associarsi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
- essere iscritti ad uno degli Ordini Provinciali degli Ingegneri d’Italia;
- essere iscritti ad un ordine professionale estero equiparato secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Art. 3
Nell’ambito dei compiti a ciascuno affidati gli associati si impegnano ad usare la massima diligenza e professionalità
Art. 4
Nell’esercizio delle funzioni loro affidate i soci si impegnano a garantire la presenza e tutta la collaborazione necessaria
Art. 5
I soci si impegnano a non svolgere, sia direttamente che per conto terzi, attività che possono essere in conflitto o che possano arrecare sia direttamente che indirettamente danno alla Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza;
Art. 6
E’ fatto obbligo agli associati di collaborare per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
Art. 7
L’inosservanza del presente regolamento comporterà il diritto in capo al Consiglio Direttivo di deliberare a maggioranza semplice l’esclusione del socio nonché il diritto, in capo all’ Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza, di richiedere, nelle opportune sedi, il risarcimento dei danni sofferti e conseguenti al suindicato inadempimento.
Art. 8
L’atto di adesione deve contenere la volontà espressa dell’associato di aderire e di accettare tutte le condizioni ed i fini della Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza.
L.C.S. in Piacenza il 22 Luglio 2010.
I Soci Fondatori