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Chi Siamo



Sito ufficiale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza.


Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti ed i rispettivi Consigli
sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia il quale la esercita direttamente
ovvero per il tramite dei procuratori generali presso la Corte di Appello e dei Procuratori della Repubblica.


Il Consiglio dell'Ordine:



1. vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto
con probità e diligenza;
2. prende i provvedimenti disciplinari;
3. cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio
abusivo
della professione, presentando, ove occorra, denunzia alla autorità giudiziaria;
4. determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed,
eventualmente, per il funzionamento del Consiglio nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
5. compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale in mancanza di speciali accordi, si intende
accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine;(*)
6. dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti
alle professioni di ingegnere e di architetto.

(*) Con la legge 2 marzo 1949, n.143 fu introdotta la tariffa a carattere nazionale mentre con la successiva legge 4 marzo 1958, n.143
fu fissata l'inderogabilità dei minimi di tariffa a vacazione, a percentuale ed a quantità. La legge n. 248 del 4 agosto 2006 (legge
Bersani) all'art.2 comma 1 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali:


a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche
del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio
il cui rispetto è verificato dall'ordine
;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo. che il medesimo
professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità
.



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